COS'E'
L’appalto è il contratto con il quale una parte assume, con organizzazione di mezzi necessari e con gestione a proprio rischio, il compimento di un’opera o di un servizio verso un corrispettivo in denaro.
NORMATIVA
D. Lgs. 18 aprile 2016 n. 50 (Nuovo Codice Appalti)
Disciplina i contratti di appalto e di concessione delle amministrazioni aggiudicatrici aventi ad oggetto l’acquisizione dei servizi, forniture, lavori ed opere, nonché i concorsi pubblici di progettazione.
Sostituisce il precedente D. Lgs. 12 aprile 2006 n. 163, Codice dei contratti pubblici relativi a lavori servizi e forniture.
Disciplina i contratti di appalto e di concessione delle amministrazioni aggiudicatrici aventi ad oggetto l’acquisizione dei servizi, forniture, lavori ed opere, nonché i concorsi pubblici di progettazione.
Sostituisce il precedente D. Lgs. 12 aprile 2006 n. 163, Codice dei contratti pubblici relativi a lavori servizi e forniture.
SOGGETTI INTERESSATI
- Imprese di costruzione;
- Appaltatore Privato;
- Imprese Edili;
- Ditte fornitrici di servizi (pulizia, sorveglianza, etc);
- Società di Progettazione.
GARANZIE SETTORI APPALTI
- Provvisoria
- Definitiva
- Anticipazione
- Rata di saldo
CAUZIONE PROVVISORIA
Riferimenti normativi art. 93 del D.lgs n.50 del 18/04/2016.
La cauzione provvisoria viene richiesta dalla Stazione Appaltante ad ogni impresa che intenda partecipare ad una gara di appalto di lavori, forniture, servizi e manutenzioni a corredo dell’offerta.
L’importo della cauzione è stabilito nella misura del 2% dell’importo a base d’asta; la stazione appaltante può motivatamente ridurre l’importo della cauzione sino all’1%.
L’importo della cauzione è ridotto del 50% per gli operatori economici ai quali venga rilasciata da organismi accreditati la certificazione del sistema di qualità conforme alle norme europee della serie
UNI CEI ISO 9000, il cui possesso deve essere documentato in sede di presentazione dell’offerta.
Ulteriori riduzioni anche cumulabili sono normati dal comma 7 dell’art. 93 D.lgs n.50 del 18/04/2016.
La cauzione provvisoria contiene altresì l’impegno del fideiussore, a rilasciare garanzia fideiussoria definitiva in caso di aggiudicazione.
La cauzione provvisoria viene richiesta dalla Stazione Appaltante ad ogni impresa che intenda partecipare ad una gara di appalto di lavori, forniture, servizi e manutenzioni a corredo dell’offerta.
L’importo della cauzione è stabilito nella misura del 2% dell’importo a base d’asta; la stazione appaltante può motivatamente ridurre l’importo della cauzione sino all’1%.
L’importo della cauzione è ridotto del 50% per gli operatori economici ai quali venga rilasciata da organismi accreditati la certificazione del sistema di qualità conforme alle norme europee della serie
UNI CEI ISO 9000, il cui possesso deve essere documentato in sede di presentazione dell’offerta.
Ulteriori riduzioni anche cumulabili sono normati dal comma 7 dell’art. 93 D.lgs n.50 del 18/04/2016.
La cauzione provvisoria contiene altresì l’impegno del fideiussore, a rilasciare garanzia fideiussoria definitiva in caso di aggiudicazione.
CONDIZIONI DI GARANZIA COMUNI A TUTTI GLI SCHEMI TIPO DI POLIZZA
- Le fidejussioni devono essere conformi agli schemi approvati con decreto del Ministero dello Sviluppo Economico di concerto con il Ministero delle Infrastrutture e Trasporti, previamente concordato con le banche e le assicurazioni.
- Nelle more si continuano ad utilizzare i correnti Schemi Tipo di polizza che prevedono l’operatività delle garanzia entro 15 giorni dal ricevimento della semplice richiesta scritta della stazione appaltante, con rinuncia del garante al beneficio della preventiva escussione del debitore principale di cui al II° comma dell’art.1944 c.c., la deroga al comma 2 dell’art. 1957 c.c..
COSA GARANTISCE
- la sottoscrizione del contratto da parte dell’aggiudicatario
- il possesso dei requisiti di capacità economico-finanziaria e tecnico-organizzativa richiamati nei documenti di gara.
DURATA
La cauzione provvisoria deve avere validità per almeno 180 giorni dalla data di presentazione dell’offerta, che coincide con l’ultimo giorno utile per la presentazione dei documenti richiesti.
Il bando o l’invito possono richiedere una garanzia con termine di validità maggiore o minore e possono altresì prescrivere che l’offerta sia corredata dall’impegno del garante a rinnovare la garanzia, nel caso in cui al momento della sua scadenza non sia ancora intervenuta l’aggiudicazione.
Il bando o l’invito possono richiedere una garanzia con termine di validità maggiore o minore e possono altresì prescrivere che l’offerta sia corredata dall’impegno del garante a rinnovare la garanzia, nel caso in cui al momento della sua scadenza non sia ancora intervenuta l’aggiudicazione.
SVINCOLO
La cauzione provvisoria è svincolata:
- automaticamente al momento della sottoscrizione del contratto da parte del soggetto aggiudicatario;
- la Stazione Appaltante, all’atto della comunicazione dell’aggiudicazione definitiva, provvede contestualmente allo svincolo delle garanzie provvisorie prestate dai concorrenti non aggiudicatari
DOCUMENTI TECNICI DA ACQUISIRE
- bando di gara, disciplinare ed eventuali allegati;
- lettera di invito (in caso di procedura ristretta);
- capitolato speciale di appalto o capitolato d’oneri;
- Documentazione bilancistica/patrimoniale (ultimo bilancio definitivo e quello dell’anno precedente per le persone giuridiche, ultimi due modelli unici per le persone fisiche).
IMPEGNO PER LA CAUZIONE DEFINITIVA
ATTENZIONE
PATTO D’INTEGRITA’ / CODICE ETICO / CLAUSOLE DI TRASPARENZA / PROTOCOLLO D’INTESA:
PATTO D’INTEGRITA’ / CODICE ETICO / CLAUSOLE DI TRASPARENZA / PROTOCOLLO D’INTESA:
- incameramento della definitiva o risoluzione contrattuale in caso di violazione.
- pagamento senza opporre alcuna eccezione;
- pagamento senza alcuna riserva;
- pagamento senza opporre le eccezioni che spettano al Contraente;
- pagamento senza fornire alcuna prova documentale, etc.
- assunzione del personale;
- adempimenti di obbligazioni future ai sensi dell’art. 1938 C.C.;
- pagamenti di canoni;
- versamenti all’Ente Appaltante in relazione all’appalto del servizio di riscossione dei tributi;
- pagamenti di eventuali sinistri in relazione all’appalto di servizi assicurativi.
- è nostra prassi non rilasciare garanzie per appalti la cui durata contrattuale è superiore a dieci anni.
CAUZIONE DEFINITIVA
Riferimenti normativi art. 103 del D.lgs n.50 del 18/04/2016
L’impresa rimasta aggiudicataria di un appalto deve costituire e prestare alla Stazione Appaltante una garanzia denominata “garanzia definitiva” sotto forma di cauzione o fidejussione nei termini indicati dai documenti di gara.
La mancata costituzione della suddetta garanzia determina la decadenza dell’affidamento e l’acquisizione della
cauzione provvisoria prestata in sede di offerta.
L'ammontare della cauzione è fissato in misura pari al 10% dell’importo di aggiudicazione, salvo eventuali aumenti dovuti a ribasso d’asta. In caso di aggiudicazione con ribasso d’asta superiore al 10%, la garanzia
fideiussoria è aumentata di tanti punti percentuali quanti sono quelli eccedenti il 10%; ove il ribasso d’asta sia superiore al 20%, l’aumento è di due punti percentuali per ogni punto superiore al 20%.
Il massimale di polizza può essere ridotto del 50% ove previsto dal bando o disciplinare di gara, ai sensi
dell’art. 93 comma del D.lgs. n.50 del 18/04/2016 certificazione di qualità conforme alle norme europee (UNI CEI ISO 9000 ecc)
L’impresa rimasta aggiudicataria di un appalto deve costituire e prestare alla Stazione Appaltante una garanzia denominata “garanzia definitiva” sotto forma di cauzione o fidejussione nei termini indicati dai documenti di gara.
La mancata costituzione della suddetta garanzia determina la decadenza dell’affidamento e l’acquisizione della
cauzione provvisoria prestata in sede di offerta.
L'ammontare della cauzione è fissato in misura pari al 10% dell’importo di aggiudicazione, salvo eventuali aumenti dovuti a ribasso d’asta. In caso di aggiudicazione con ribasso d’asta superiore al 10%, la garanzia
fideiussoria è aumentata di tanti punti percentuali quanti sono quelli eccedenti il 10%; ove il ribasso d’asta sia superiore al 20%, l’aumento è di due punti percentuali per ogni punto superiore al 20%.
Il massimale di polizza può essere ridotto del 50% ove previsto dal bando o disciplinare di gara, ai sensi
dell’art. 93 comma del D.lgs. n.50 del 18/04/2016 certificazione di qualità conforme alle norme europee (UNI CEI ISO 9000 ecc)
CALCOLO MASSIMALE DEFINITIVA
- POLIZZA PROVVISORIA = 1.000.000 *2% = 20.000€
- IMPORTO CONTRATTUALE = 1.000.000 * 50% = 500.000€
- RIBASSO D’ASTA 50%
- PERCENTUALE DA APPLLICARSI A IMPORTO CONTRATTUALE = 20 + 30*2 = 80
- POLIZZA DEFINITIVA = 500.000 * 80% = 400.000€
DURATA E SVINCOLO
La cauzione definitiva viene progressivamente svincolata, in relazione all’avanzamento dell’esecuzione dei lavori e nel limite massimo dell’ 80% dell’iniziale importo garantito.
Lo svincolo è automatico, senza necessità di benestare da parte del Committente, con la sola condizione della preventiva consegna al fidejussore da parte dell’Appaltatore, degli stati di avanzamento dei lavori o di analogo documento, in originale o in copia autentica, attestanti l’avvenuta esecuzione. Tale automatismo si applica anche agli appalti di forniture e servizi. Il mancato svincolo nei 15 giorni dalla consegna degli stati di avanzamento costituisce inadempimento del Garante nei confronti dell’Impresa.
L’ammontare residuo della garanzia, pari al 20% dell’importo iniziale, viene definitivamente svincolato alla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio o di regolare esecuzione o, comunque, decorsi dodici mesi dal certificato di ultimazione dei lavori.
La garanzia deve prevedere espressamente:
Lo svincolo è automatico, senza necessità di benestare da parte del Committente, con la sola condizione della preventiva consegna al fidejussore da parte dell’Appaltatore, degli stati di avanzamento dei lavori o di analogo documento, in originale o in copia autentica, attestanti l’avvenuta esecuzione. Tale automatismo si applica anche agli appalti di forniture e servizi. Il mancato svincolo nei 15 giorni dalla consegna degli stati di avanzamento costituisce inadempimento del Garante nei confronti dell’Impresa.
L’ammontare residuo della garanzia, pari al 20% dell’importo iniziale, viene definitivamente svincolato alla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio o di regolare esecuzione o, comunque, decorsi dodici mesi dal certificato di ultimazione dei lavori.
La garanzia deve prevedere espressamente:
- la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale (deroga art. 1944 Cod.Civ.);
- la rinuncia all’accezione di cui all’art.1957 Cod.Civ. secondo comma;
- l’operatività della garanzia medesima entro quindici giorni, a semplice richiesta scritta della stazione appaltante
DOCUMENTI TECNICI DA ACQUISIRE
- lettera di aggiudicazione
- schema di contratto
- capitolato speciale
- Documentazione bilancistica/patrimoniale (ultimo bilancio definitivo e quello dell’anno precedente per le persone giuridiche, ultimi due modelli unici per le persone fisiche).
POLIZZE CORRELATE
L’esecutore dei lavori è obbligato a costituire, consegnare alla stazione appaltante e mantenere valide le polizze:
- CAR /RCT contro la responsabilità civile causata a terzi.
- POSTUMA INDENNITARIA DECENNALE a copertura dei rischi di rovina totale o parziale dell’opera, ovvero dei rischi derivanti da gravi difetti costruttivi.
ANTICIPAZIONE
Rif. Normativi (art. 102 commi 1 e 2 – art. 113 del DPR 554/99)
Nei casi consentiti dalla legge le stazioni appaltanti erogano all’appaltatore, entro quindici giorni dalla data di effettivo inizio dei lavori accertata dal responsabile del procedimento, l’anticipazione sull’importo contrattuale nella misura prevista dalle norme vigenti.
L’anticipazione è revocata se l’esecuzione dei lavori non procede secondo i tempi contrattuali, e sulle somme restituite sono dovuti gli interessi corrispettivi al tasso legale con decorrenza dalla data di erogazione della anticipazione.
L'erogazione dell'anticipazione è subordinata alla costituzione di garanzia fideiussoria bancaria o assicurativa di importo pari all'anticipazione maggiorato del tasso di interesse legale applicato al periodo necessario al recupero dell'anticipazione stessa secondo il cronoprogramma dei lavori.
L'importo della garanzia viene gradualmente ed automaticamente ridotto nel corso dei lavori, in rapporto al progressivo recupero dell'anticipazione da parte delle stazioni appaltanti.
Rif. Normativi Nuovo Codice Appalti D.Lgs 18/04/16 n.50 art. 35 comma 18
Nei casi consentiti dalla legge le stazioni appaltanti erogano all’appaltatore, entro quindici giorni dalla data di effettivo inizio dei lavori accertata dal responsabile del procedimento, l’anticipazione sull’importo contrattuale nella misura prevista dalle norme vigenti.
L’anticipazione è revocata se l’esecuzione dei lavori non procede secondo i tempi contrattuali, e sulle somme restituite sono dovuti gli interessi corrispettivi al tasso legale con decorrenza dalla data di erogazione della anticipazione.
L'erogazione dell'anticipazione è subordinata alla costituzione di garanzia fideiussoria bancaria o assicurativa di importo pari all'anticipazione maggiorato del tasso di interesse legale applicato al periodo necessario al recupero dell'anticipazione stessa secondo il cronoprogramma dei lavori.
L'importo della garanzia viene gradualmente ed automaticamente ridotto nel corso dei lavori, in rapporto al progressivo recupero dell'anticipazione da parte delle stazioni appaltanti.
Rif. Normativi Nuovo Codice Appalti D.Lgs 18/04/16 n.50 art. 35 comma 18
- Ammontare dell’erogazione pari al 20% dell’importo contrattuale da erogare all’appaltatore entro 15gg dall’effettivo inizio dei lavori.
- L’erogazione dell’anticipazione è subordinata alla costituzione di idonea fidejussione bancaria/assicurativa di importo pari all’anticipazione maggiorato del tasso di interesse legale applicato al periodo necessario al recupero dell’anticipazione stessa secondo il cronoprogramma dei lavori dell’appalto.
- L’anticipazione viene recuperata
DOCUMENTI TECNICI DA ACQUISIRE
- Verbale di consegna dei lavori
- Cronoprogramma dei lavori;
- Disciplinare o Capitolato speciale di appalto;
- Documentazione bilancistica/patrimoniale (ultimo bilancio definitivo e quello dell’anno precedente per le persone giuridiche, ultimi due modelli unici per le persone fisiche).
RATA DI SALDO
Rif. Normativi (art. 103, comma 6 del D.lgs 50/2016 )
Entro novanta giorni dall’emissione del certificato di collaudo provvisorio o del certificato di regolare esecuzione viene pagata la rata di saldo, che corrisponde al credito residuo vantato dall’appaltatore, previa presentazione di una cauzione, il cui importo deve essere maggiorato del tasso di interesse legale calcolato per il periodo intercorrente tra il collaudo provvisorio e quello definitivo.
La polizza è prestata a garanzia del pagamento di quanto eventualmente dovuto dall’appaltatore per difformità e vizi dell’opera, emersi e denunciati nel periodo di durata della garanzia.
Entro novanta giorni dall’emissione del certificato di collaudo provvisorio o del certificato di regolare esecuzione viene pagata la rata di saldo, che corrisponde al credito residuo vantato dall’appaltatore, previa presentazione di una cauzione, il cui importo deve essere maggiorato del tasso di interesse legale calcolato per il periodo intercorrente tra il collaudo provvisorio e quello definitivo.
La polizza è prestata a garanzia del pagamento di quanto eventualmente dovuto dall’appaltatore per difformità e vizi dell’opera, emersi e denunciati nel periodo di durata della garanzia.
SVINCOLO
La cauzione, si svincola automaticamente decorsi 2 anni dalla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio o di regolare esecuzione.
DOCUMENTI TECNICI DA ACQUISIRE
Certificato di collaudo provvisorio;
Certificato di regolare esecuzione;
Documentazione bilancistica/patrimoniale (ultimo bilancio definitivo e quello dell’anno precedente per le persone giuridiche, ultimi due modelli unici per le persone fisiche).
Certificato di regolare esecuzione;
Documentazione bilancistica/patrimoniale (ultimo bilancio definitivo e quello dell’anno precedente per le persone giuridiche, ultimi due modelli unici per le persone fisiche).