Incendio: l'impresa indennizza i danni materiali e diretti subiti dalle cose assicurate, comprese quelle di proprietà di terzi, anche se determinati da colpa grave del contraente o dell'assicurato, ovvero dolo o colpa grave delle persone di cui gli stessi debbano rispondere, in conseguenza di:- incendio;
- fulmine;
- esplosione e scoppio non causati da ordigni esplosivi;
- caduta di aeromobili, loro parti o cose trasportate, nonché superamento da parte degli stessi del muro del suono;
- urto di veicoli stradali, non appartenenti al contraente e/o all'assicurato, in transito sulla pubblica via.
- fulmine;
- esplosione e scoppio non causati da ordigni esplosivi;
- caduta di aeromobili, loro parti o cose trasportate, nonché superamento da parte degli stessi del muro del suono;
- urto di veicoli stradali, non appartenenti al contraente e/o all'assicurato, in transito sulla pubblica via.
Le polizze di copertura per danni a cose possono in genere distinguersi per tipologia di bene o di danno, possono coprire un bene da qualunque danno oppure da un danno specifico, e possono essere una combinazione delle due possibilità. C’è la possibilità di assicurare un bene per danni diretti (un incendio di un’auto) e per danni conseguenti l’impossibilità di lavorare a seguito della distruzione dell’auto).
Tra i principali danni di cui si occupano generalmente le assicurazioni ci sono appunto gli incendi, gli eventi atmosferici, i furti e, ultimamente, i danni di natura elettronica a macchinari e software.
Tra i principali danni di cui si occupano generalmente le assicurazioni ci sono appunto gli incendi, gli eventi atmosferici, i furti e, ultimamente, i danni di natura elettronica a macchinari e software.
Furto: l'impresa si obbliga a risarcire l'assicurato dei danni materiali e diretti a lui derivati dal furto delle cose assicurate a condizione che l'autore del furto si sia introdotto nei locali contenenti le cose stesse:
- violandone le difese esterne mediante rottura, scasso, uso di chiavi false, di grimaldelli o di arnesi simili: non equivale ad uso di chiavi false l'uso di chiave vera anche se fraudolento;
- per via diversa da quella ordinaria, che richieda il superamento di ostacoli o di ripari mediante impiego di mezzi artificiosi o di particolare agilità personale;
- in modo clandestino, purché l'asportazione della refurtiva sia avvenuta, poi a locali chiusi.